Thursday, June 20, 2024

Costituzione degli Stati Uniti d'America.

Costituzione degli Stati Uniti d'America


La Costituzione degli Stati Uniti può essere definito un documento massonico.

Infatti quando la Convenzione si riunì per redigere la Costituzione, le influenze massoniche avevano prevalso ed erano indiscutibilmente dominanti.

Altre organizzazioni, come i Figli della Libertà, avevano servito allo scopo ed erano state sciolte.

Anche l'esercito continentale era stato congedato. All'epoca della Convenzione costituzionale, la Massoneria non soltanto era l'unica organizzazione "rimasta in pista", ma anche l'unico vero apparato organizzativo di qualsiasi tipo operante attraverso i confini di Stato, in tutte le colonie di fresca indipendenza.

Nella sua forma finale, naturalmente, la Costituzione era il prodotto di molte menti e di molte mani, non tutte massoniche.

La prosa del documento era di Thomas Jefferson che, forse, non era massone, sebbene spesso asserisse di esserlo. Ma c'erano fondamentalmente cinque spiriti guida dietro la Costituzione: Washington, Franklin, Randolph, Jefferson e John Adams.

Di questi, i primi tre non soltanto erano massoni in servizio attivo, ma uomini che prendevano la Massoneria molto sul serio: uomini che aderivano con fervore ai suoi ideali e il cui intero orientamento era stato modellato e condizionato da essa.

E la posizione di Adams, sebbene non risulti che fosse massone, era praticamente identica alla loro. Quando divenne presidente, inoltre, nominò un eminente massone, John Marshall, primo presidente della Corte Suprema. Fu Marshall che successivamente pose la Corte sullo stesso piano del Congresso e della Presidenza.

Nei dibattiti e nelle discussioni che infine culminarono nella Costituzione, Adams - sebbene non fosse presente al momento - era d'accordo con Washington, Franklin e Randolph. Soltanto Jefferson era "fuori dal coro". E fu Jefferson che alla fine cedette, allineandosi sulla stessa posizione dei massoni. La nuova repubblica, quando emerse con la Costituzione, era conforme alla loro immagine ideale e quell'immagine rispecchiava gli ideali della Massoneria.

Quanto riportato sopra è tratto dal libro "Il Tempio e la Loggia" di Baigent /Leigh che tratta tutta la materia in termini elogiativi e pertanto, degni di fede.





COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

15 SETTEMBRE 1787

Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America.



ARTICOLO I



Sec. 1 – Di tutti i poteri legislativi qui concessi sarà investito un Congresso degli Stati Uniti che consisterà di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.

Sec. 2 – La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due anni dal popolo dei diversi Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori dovranno avere i requisiti richiesti per essere Elettori della camera più numerosa del Legislativo dello Stato.

Non può essere Rappresentante chi non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti, ed al momento delle elezioni non sia abitante nello Stato in cui viene eletto.

I rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati che facciano parte di questa Unione, in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica, che sarà determinata aggiungendo al totale degli uomini liberi ñ compresi quelli che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte ñ i tre quinti di tutti gli altri [e cioè degli schiavi: disposizione modificata con gli emendamenti XIII-XV]. Il computo effettivo sarà fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro ogni successivo termine di dieci anni, nel modo che essi [i rappresentanti] stabiliranno con legge. Il numero dei Rappresentanti non sarà superiore a uno per ogni trentamila [abitanti], ma ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e finché tale computo non sarà fatto, lo Stato del New Hampshire avrà diritto di eleggerne tre, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, il New York sei, il New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, il North Carolina cinque, il South Carolina cinque, e la Georgia tre [in base a questa disposizione, a causa della formazione di numerosi nuovi Stati la Camera giunse progressivamente fino a 435 membri. Per evitarne l'ulteriore accrescimento, nel 1929 il numero fu fissato a tale cifra, distribuendo i seggi tra gli Stati in relazione ai risultati dei censimenti].

Quando si vengano a determinare posti vacanti nella rappresentanza di uno Stato la corrispondente autorità esecutiva emetterà i provvedimenti per le elezioni per colmare tali posti vacanti.

La Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo Speaker e gli altri suoi funzionari; ed avrà in via esclusiva il potere di impeachment.

Sec. 3 – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno Stato, eletti dai locali corpi legislativi [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.1] per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto.

Immediatamente dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi saranno divisi nel modo più uniforme possibile in tre classi. I seggi dei Senatori della prima classe si riterranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno e quelli della terza classe allo scadere del sesto anno, in modo tale che un terzo [del Senato] sarà eletto ogni due anni. E se si determinano seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di sospensione dei legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi locali possono fare delle nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che copriranno tali posti vacanti [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.2].

Non può essere Senatore chi non abbia compiuto i 30 anni d'età, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento delle elezioni non risieda nello Stato per il quale viene eletto.

Il Vice presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non vi avrà voto, se non quando si abbia parità di voti.

Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed anche un Presidente pro tempore, per il caso in cui il Vice Presidente manchi o eserciti l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti.

Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi di impeachment. Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della Corte Suprema; e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei due terzi dei presenti.

Le condanne per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione dalla carica ed all'interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno responsabile e soggetto a imputazione, processo, giudizio e condanna penale, secondo il diritto comune.

Sec. 4 – I tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare la relativa disciplina, salvo che per la sede dell'elezione dei Senatori.

Il Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, e la riunione sarà il primo lunedì di dicembre [disposizione modificata con il XX emendamento, sez.2], salvo che non stabilisca con legge un giorno diverso.

Sec. 5 – Ciascuna Camera sarà giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri membri, e la maggioranza di ciascuna costituirà il quorum per trattare gli affari; tuttavia un numero inferiore può disporre aggiornamenti da un giorno all'altro ed è autorizzata ad imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le sanzioni che ciascuna Camera potrà prevedere.

Ciascuna Camera può determinare le regole per i propri lavori, punire i suoi membri per comportamenti scorretti e, con la maggioranza dei due terzi, espellere uno dei suoi membri.

Ciascuna Camera terrà un verbale dei suoi lavori e lo pubblicherà periodicamente, togliendo le parti che a suo giudizio richiedono la segretezza; ed i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna camera su ogni questione devono essere inseriti nel verbale a richiesta di un quinto dei membri presenti.

Durante le sessioni del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell'altra, aggiornarsi per più di tre giorni od in qualsiasi luogo diverso da quello in cui le due Camere sederanno.

Sec. 6 – Senatori e Rappresentanti riceveranno un compenso per i loro servizi, da determinare per legge e da pagare a carico del Tesoro degli Stati Uniti. In ogni caso tranne che per tradimento, fellonia o violazione dell'ordine pubblico, essi saranno esenti da arresti durante la loro partecipazione alle sessioni delle rispettive Camere e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per qualsiasi discorso e dibattito in ciascuna camera, essi non potranno ricevere contestazioni in qualsiasi altro luogo.

Nessun Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale è eletto, essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l'autorità degli Stati Uniti, che sarà stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e nessuno che abbia un qualsiasi ufficio alle dipendenze degli Stati Uniti potrà esser membro di una delle Camere finché resta in carica nell'ufficio.

Sec. 7 – Tutti i progetti di legge per l'esazione di imposte debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concorrere con emendamenti come per gli altri progetti.

Ogni progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli Stati Uniti; e questi, se lo approva, dovrà firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà riportare per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se dopo tale riesame i due terzi di quella camera consentiranno ad approvare il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni [del presidente], all'altra Camera, dalla quale esso sarò analogamente riesaminato e, se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe le Camere dovranno essere manifestati con dei Sì e No [cioè a scrutinio palese] e i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno esser trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualche progetto non viene rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dopo che gli è stato presentato, lo stesso progetto diventa legge, come se fosse stato firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non abbia impedito che gli venisse rinviato, nel qual caso il progetto non diventerà legge.

Qualsiasi ordine, risoluzione o voto per i quali sia necessario il concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo una questione di aggiornamento) dovrà esser presentato al Presidente degli Stati Uniti; e prima che esso abbia effetto dovrà venire approvato da lui, o venendone disapprovato dovrà essere nuovamente votato dai due terzi del Senato e della Camera dei Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti per il caso di progetti di legge.

Sec. 8 – Il Congresso avrà il potere: ñ Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti gli Stati Uniti;

Di prendere danaro in prestito sul credito degli Stati Uniti;

Di regolare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane;

Di stabilire una disciplina uniforme della Naturalizzazione, e leggi uniformi in materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti;

Di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e delle misure;

Di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;

Di stabilire Uffici postali e Linee postali;

Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte;

Di costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema;

Di definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare e le offese contro il Diritto delle Genti;

Di dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede in terra e in mare;

Di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni;

Di creare e mantenere una marina militare;

Di stabilire regole per l'amministrazione e il governo delle forze militari di terra e di mare;

Di provvedere a convocare la Milizia per l'esecuzione delle leggi dell'Unione, per reprimere insurrezioni e respingere invasioni;

Di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre quale parte di essa sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla disciplina dettata dal Congresso;

Di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo in quel Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e con l'accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e di esercitare eguali poteri su tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi legislativi dello Stato in cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali, cantieri e altri edifici di necessità [pubblica]; e

Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.

Sec. 9 – L'immigrazione o l'introduzione delle persone che gli Stati ora esistenti riterranno opportuno ammettere, non potrà esser vietata dal Congresso prima dell'anno 1808, ma potrà essere imposta una tassa o un diritto su simili immigrazioni, non eccedente dieci dollari per persona.

Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda.

Non potrà essere emanato alcun Bill of Atteinder [atti legislativi di condanna o leggi penali ad personam] né alcuna legge ex post facto [che cioè punisca come reato un fatto che non era tale quando fu compiuto].

Non potrà esser fissata alcuna capitazione o imposta diretta, se non in proporzione degli averi o del censimento come qui in precedenza regolato [v. però il XVI emendamento].

Non potrà essere fissata alcuna tassa o diritto sugli articoli esportati da alcuno degli Stati.

Nessuna preferenza potrà esser fatta, da qualsiasi disciplina commerciale o fiscale, in favore dei porti di uno degli Stati su quelli di un altro: né le navi che muovono da o verso uno Stato potranno essere obbligate ad entrare, sgomberare o pagare diritti in un altro Stato.

Nessuna somma potrà esser pagata dal Tesoro se non in conseguenza di stanziamenti disposti con legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente pubblicato.

Nessun titolo di nobiltà sarà concesso dagli Stati Uniti; e nessuno che detenga uffici retribuiti o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, uffici, titoli di qualsiasi natura da parte di qualsiasi monarca, principe o Stato straniero.

Sec. 10 – Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta d'oro e d'argento; approvare dei Bill of Atteinder, leggi ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di nobilità.

Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia assolutamente necessario per l'esecuzione delle sue leggi sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e imposte fissati da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l'uso del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla revisione ed al controllo del Congresso.

Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in una guerra, salvo un'effettiva invasione o un pericolo così imminente da non consentire alcun ritardo.



ARTICOLO II



Sec. 1 – Del potere esecutivo sarà investito un Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli terrà il suo ufficio per un periodo di quattro anni [disposizione modificata con il XXII emendamento] e, insieme con il Vice presidente, eletto per lo stesso periodo, sarà eletto come segue.

Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo locale, un numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato abbia titolo nel Congresso: ma nessun Senatore o Rappresentante o persona che abbia un ufficio fiduciario o retribuito dagli Stati Uniti potrà esser nominato come Elettore.

[Comma abrogato con il XII emendamento] Gli Elettori di riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, di cui almeno una non dev'essere un abitante del loro stesso Stato. Essi faranno una lista di tutte le persone che abbiano ottenuto voti, e del numero di voti ottenuto da ciascuno; la quale lista essi dovranno firmare, certificare e trasmettere sotto sigillo alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutte queste certificazioni e i voti saranno contati. La persona che avrà il maggior numero di voti sarà il Presidente, se tale numero rappresenta la maggioranza del totale degli Elettori nominati; e se c'è più di uno che ha questa maggioranza, e hanno un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti deve immediatamente scegliere a scrutinio segreto uno di loro come Presidente; mentre se nessuno ha tale maggioranza, allora tra i primi cinque della lista la stessa Camera in modo analogo dovrà scegliere il Presidente. Però nello scegliere il Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà di un voto. E a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la validità della votazione] sarà costituito dalle rappresentanze, composte da una o più persone, dei due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria per la scelta. In ogni caso, dopo la scelta del Presidente, la persona che ha il maggior numero di voti degli Elettori sarà il Vice presidente. Ma se restano due o più che abbiano un egual numero di voti, il Senato sceglierà tra loro il Vice presidente a scrutinio segreto.

Il Congresso determina il tempo per la scelta degli Elettori [fissato con una legge nel 1792 al martedì che segue il primo lunedì di novembre, ogni 4 anni] e il giorno in cui essi voteranno [fissato con una legge nel 1934 al lunedì che segue il secondo mercoledì di dicembre]; il quale giorno deve essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti [cfr. anche il XX emendamento].

Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all'epoca in cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all'ufficio di Presidente; né è eleggibile a tale ufficio chi non abbia compiuto l'età di 35 anni e non sia residente da 14 anni negli Stati Uniti.

In caso di rimozione del Presidente dall'ufficio o di sua morte, dimissioni o incapacità ad esercitare i poteri e i doveri del detto Ufficio, questo passerà al Vice presidente, e il Congresso dovrà con legge provvedere per i casi di rimozione, morte, dimissioni o incapacità sia del Presidente sia del Vice presidente, dichiarando quale funzionario agirà in tal caso come Presidente, e tale funzionario agirà di conseguenza finché tale incapacità venga a cessare o sia eletto un Presidente.

Il Presidente dovrà ricevere per i suoi servizi, a tempi determinati, un compenso, che non potrà essere né aumentato né diminuito durante il periodo per il quale è stato eletto, ed egli non potrà ricevere in tale periodo qualsiasi altro emolumento dagli Stati Uniti o da alcuno degli Stati.

Prima di entrare nella pienezza del suo ufficio, egli deve prestare il seguente giuramento o affermazione solenne: ´Io solennemente giuro (o affermo) che svolgerò fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti, e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo delle mie capacità la Costituzione degli Stati Unitiª.

Sec. 2 – Il Presidente sarà Comandante in capo dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti, e della Milizia dei diversi Stati quando chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può chiedere l'opinione scritta del principale funzionario in ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo su qualsiasi oggetto che attenga ai doveri dei rispettivi uffici, ed avrà il potere di concedere commutazioni di pene e grazie per offese contro gli Stati Uniti, salvi i casi di impeachement.

Egli avrà il potere, con il parere ed il consenso del Senato, di stipulare trattati, purché vi concorrano i due terzi dei Senatori presenti; e con il parere ed il consenso del Senato nominerà gli Ambasciatori, gli altri Rappresentanti pubblici ed i Consoli, i Giudici della Corte Suprema e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con legge: ma il Congresso può con legge attribuire la nomina di questi funzionari inferiori, come riterrà conveniente, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie o ai capi dei Dipartimenti [disposizione modificata con l'XI emendamento]

Il Presidente avrà il potere di coprire i posti che si rendessero vacanti durante gli aggiornamenti del Senato, concedendo incarichi provvisori che dureranno fino alla fine della sessione successiva.

Sec. 3 – Egli darà di tempo in tempo al Congresso una Informativa sullo stato dell'Unione, e raccomanderà alla considerazione [delle Camere] le misure che giudicherà necessarie e convenienti; egli potrà, in occasioni straordinarie, convocare entrambe le Camere o una di esse, ed in caso di disaccordi tra di esse sulla data del loro aggiornamento egli le potrà aggiornare al momento che riterrà migliore; egli curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e darà ordini a tutti i funzionari degli Stati Uniti.

Sec. 4 – Il Presidente, il Vice presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti potranno essere rimossi dai loro uffici su accusa e verdetto di colpevolezza di tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti.



ARTICOLO III



Sec. 1 – Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite una Corte Suprema e le Corti inferiori che di tempo in tempo il congresso potrà istituire e disciplinare. I giudici, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori, conserveranno le loro cariche finché manterranno buona condotta, e riceveranno per i loro servizi, a tempi prefissati, un compenso che non potrà esser diminuito durante la loro permanenza in carica.

Sec. 2 – Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause di stretto diritto e di equità, fondate sulla disciplina di questa Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati, o che saranno stipulati sotto la loro autorità; a tutte le cause che riguardano ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli; a tutte le cause di ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie nelle quali gli Stati Uniti siano una delle parti; alle controversie tra due o più Stati; tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato; tra i cittadini di diversi Stati; tra cittadini dello stesso stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e fra uno Stato, e i suoi cittadini, e Stati o cittadini o soggetti stranieri.

In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte suprema ha giurisdizione originaria. In tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema ha giurisdizione d'appello, sia in diritto sia in fatto, con le eccezioni e secondo le regole che il Congresso stabilirà.

Il processo per tutti i reati, tranne i casi di impeachment, sarà mediante giuria; e tale processo sarà tenuto nello Stato dove i detti reati sarebbero stati commessi; ma se non sono commessi all'interno di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel luogo o nei luoghi che il Congresso avrà stabilito con legge.

Sec. 3 – Il tradimento nei confronti degli Stati Uniti consisterà esclusivamente nell'aver mosso guerra contro di essi o essersi congiunti ai loro nemici dando loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà esser condannato per tradimento se non con la testimonianza di due testimoni del medesimo atto manifesto, o per confessione in un pubblico processo.

Il Congresso avrà il potere di emettere una condanna per tradimento, ma nessuna condanna per tradimento può determinare effetti negativi sui discendenti o confische che vadano oltre la vita del condannato.



ARTICOLO IV



Sec. 1 – Piena fede e credito sarà dato in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso con leggi di carattere generale potrà prescrivere i modi con cui questi atti, documenti e procedimenti andranno provati, e i loro effetti.

Sec. 2 – I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e immunità dei cittadini.

Una persona accusata in qualsiasi Stato di tradimento o fellonia o altro crimine, che si sia sottratto alla Giustizia e che sia trovato in un altro Stato, su domanda dell'autorità esecutiva dello Stato dal quale è fuggito sarà consegnato per essere ricondotto nello Stato che ha giurisdizione per il reato.

Nessuna persona, tenuta ad un servizio o un lavoro in uno Stato secondo le leggi locali, rifugiandosi in un altro Stato e per effetto di qualsiasi legge o regola colà vigente potrà essere esentata da tale servizio o lavoro, ma dovrà esser riconsegnata su richiesta della parte a cui tale servizio o lavoro sia dovuto [disposizione riferita essenzialmente agli schiavi fuggitivi: si ritiene abrogata dal XIII emendamento].

Sec. 3 – Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessuno Stato sarà formato o istituito all'interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del Congresso.

Il Congresso avrà il potere di disporre e produrre tutte le necessarie regole e discipline concernenti il territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.

Sec. 4 – Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma repubblicana di governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su richiesta del Legislativo o dell'esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato), anche da ogni violenza interna.



ARTICOLO V



Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti, che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di questa Costituzione quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia proposto dal Congresso; con l'eccezione che nessun emendamento che sia fatto prima dell'anno 1808 potrà in qualsiasi modo incidere sulla prima e sulla quarta clausola della Sezione nona dell'articolo primo; e che nessuno Stato potrà, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato.



ARTICOLO VI



Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte in essi prima dell'adozione della presente Costituzione, saranno validi nei confronti degli Stati Uniti sotto la presente Costituzione così come sotto la Confederazione.

Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato.

I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi statali, e tutti i funzionari amministrativi e giudiziari sia degli Stati Uniti sia dei diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne affermazione a sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere richiesta come requisito per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze degli Stati Uniti.



ARTICOLO VII



La ratifica da parte delle Convenzioni di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore questa Costituzione negli Stati che l'abbiano così ratificata [i primi nove stati furono Delaware, Pennsylvania e New Jersey nel 1787; Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina e New Hampshire nel 1788. Seguirono poi Virginia e New York nello stesso anno, North Carolina nel 1789 e Rhode Island nel 1791]
Fatto in assemblea con il consenso unanime degli Stati presenti, il diciassettesimo giorno di settembre nell'anno di nostro Signore mille settecento ottantasette, e dodicesimo dall'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. In fede di che noi abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.

Tuesday, July 4, 2023

July 4, 2023....The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America


The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America.

Dichiarazione unanime dei 13 Stati Uniti d’America



When, in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

Quando, nel corso delle vicende umane, diventa necessario per un Popolo sciogliere i legami politici che lo hanno vincolato ad un altro ed assumere il rango eguale e separato al quale le leggi di Natura e la natura di Dio gli danno diritto tra le potenze della Terra, il rispetto del giudizio del genere umano richiede che esso dichiari le ragioni che lo spingono alla separazione.

 

We hold these truths to be self-evident,

Noi consideriamo le seguenti Verità evidenti di per sé:

 

-         that all men are created equal,

-         che tutti gli uomini sono creati eguali,

 

-                     that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights,

-                     che essi sono stati dotati di alcuni diritti inalienabili dal loro Creatore,

 

-                     that among these are life, liberty and the pursuit of happiness,

-                     che tra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità,

 

-         that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed,

-         che per assicurare questi diritti sono istituite tra gli uomini delle forme di governo che traggono il loro giusto potere dal consenso di coloro che sono governati,

 

-         that whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.

-         Che ogniqualvolta una forma di governo diventa distruttiva di queste finalità è diritto del Popolo modificarla o abolirla ed istituire un nuovo governo, posando le sue fondamenta su tali principi ed organizzandone il potere nella forma che pare la migliore per realizzare la propria sicurezza e felicità.

 

-         Prudence, indeed, will dictate that governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shown that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such government, and to provide new guards for their future security.

-         La prudenza, in verità, detta che governi in vigore da molto tempo non siano cambiati per motivi futili e passeggeri; e conformemente l’esperienza ha mostrato che il genere umano è più disposto a soffrire, finché i mali siano sopportabili, piuttosto che raddrizzarsi abolendo le forme alle quali si è abituato; ma quando una lunga serie di abusi e di usurpazioni, mirate invariabilmente allo stesso scopo mostra il progetto di ridurlo sotto un dispotismo assoluto, è suo diritto, è suo dovere rovesciare tale governo e procurare nuove salvaguardie per la sua futura sicurezza.

 

-         Such has been the patient sufferance of these colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former systems of government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute tyranny over these states. To prove this, let facts be submitted to a candid world.

-         Tale è stata la paziente sofferenza di queste colonie e tale è ora la necessità che le costringe ad alterare le precedenti forme di governo. La storia dell’attuale Re d’Inghilterra è una storia di offese ed usurpazioni ripetute, aventi tutte l’obiettivo diretto di stabilire una tirannia assoluta su questi Stati. Per provare questo, siano i fatti sottoposti all’onestà del mondo.

 

-         He has refused his assent to laws, the most wholesome and necessary for the public good.

-         Egli ha rifiutato il suo consenso alle leggi più sane e necessarie per il bene pubblico.

 

-         He has forbidden his governors to pass laws of immediate and pressing importance, unless suspended in their operation till his assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

-         Egli ha proibito ai suoi governatori di approvare leggi d’importanza immediata ed urgente, a meno di sospenderne l’operatività fino all’ottenimento del suo consenso e, dopo averle sospese, Egli le ha totalmente trascurate.

 

-         He has refused to pass other laws for the accommodation of large districts of people, unless those people would relinquish the right of representation in the legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only.

-         Egli ha rifiutato di approvare altre leggi per la sistemazione di vasti distretti popolari, a meno che quella popolazione non rinunciasse al diritto di rappresentanza nella legislatura, un diritto inestimabile per essa e terribile solo per dei tiranni.

 

-         He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measure.

-         Egli ha riunito corpi legislativi in luoghi inusuali, scomodi e distanti dai depositi dei loro pubblici registri per il solo scopo di costringerli all’obbedienza ai suoi provvedimenti.

 

-         He has dissolved representative houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people.

-         Egli ha sciolto ripetutamente le Camere dei Rappresentanti perché questi s’erano fermamente opposti alle sue prevaricazioni dei diritti del Popolo.

 

-         He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected; whereby the legislative powers, incapable of annihilation, have returned to the people at large for their exercise; the state remaining in the meantime exposed to all the dangers of invasion from without, and convulsions within.

-         Dopo tali scioglimenti Egli ha rifiutato a lungo di far sì che altri fossero eletti, per cui i poteri legislativi, impossibili da annullare, sono tornati al Popolo perché li esercitasse, restando intanto lo Stato esposto a tutti i pericoli d’invasioni da fuori e di disordini all’interno.

 

-         He has endeavored to prevent the population of these states, for that purpose obstructing the laws for naturalization of foreigners, refusing to pass others to encourage their migration hither, and raising the conditions of new appropriations of lands.

-         Egli si è sforzato di prevenire il popolamento di questi Stati, ostacolando allo scopo le leggi per la naturalizzazione degli stranieri, rifiutando di promuovere altri ad incoraggiare migrazioni e creando le condizioni per nuove appropriazioni di terre.

 

-         He has obstructed the administration of justice, by refusing his assent to laws for establishing judiciary powers.

-         Egli ha ostacolato l’amministrazione della Giustizia, rifiutando il consenso a leggi per la creazione di poteri giudiziari.

 

-         He has made judges dependent on his will alone, for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries.

-         Egli ha reso I Giudici dipendenti esclusivamente dalla sua volontà nella tenuta dei loro uffici e l’ammontare dei loro salari e il relativo pagamento;

 

-         He has erected a multitude of new offices, and sent hither swarms of officers to harass our people, and eat out their substance.

-         Egli ha eretto una moltitudine di nuovi uffici e mandato sciami di ufficiali per vessare la nostra gente e divorare i loro beni.

 

-         He has kept among us, in times of peace, standing armies without the consent of our legislature.

-         Egli ha mantenuto tra noi, in tempo di pace, forze armate senza il consenso della nostra legislazione.

 

-         He has affected to render the military independent of and superior to civil power.

-         Egli ha influito per rendere l’esercito indipendente dai poteri civili e ad essi superiore.

 

-         He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution and unacknowledged by our laws, giving his assent to their acts of pretended legislation.

-         Egli s’è unito con altri per assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e non riconosciuta dale nostra leggi, dando il suo consenso alle presunte azioni legislative di quelli.

 

-         For quartering large bodies of armed troops among us, for protecting them, by mock trial, from punishment for any murders which they should commit on the inhabitants of these states, for cutting off our trade with all parts of the world, for imposing taxes on us without our consent, for depriving us in many cases, of the benefits of trial by jury, for transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses, for abolishing the free system of English laws in a neighboring province, establishing therein an arbitrary government, and enlarging its boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule in these colonies, for taking away our charters, abolishing our most valuable laws, and altering fundamentally the forms of our governments, for suspending our own legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever, He has abdicated government here, by declaring us out of his protection and waging war against us.

-         Per aver dislocato in mezzo a noi corpi armati di grandi proporzioni, per averli protetti con finti processi dalla punizione dei loro delitti contro gli abitanti di questi Stati, per aver stroncato i nostri commerci con ogni parte del mondo, per aver imposto tasse senza il nostro consenso, per averci privato in molti casi del beneficio di un processo con giuria, per averci tradotto oltremare per esser processati per presunti reati, per aver abolito il libero sistema di leggi inglesi in una provincia confinante, istituendovi un governo arbitrario ed espandendone i confini per farne immediato esempio e strumento appropriato per introdurre le stesse regole assolute in queste colonie, per averci sottratto le nostre carte, abolendo le nostre leggi più valide ed alterando sostanzialmente le forme dei nostri governi, per sospendere le nostre legislature e investire quelle del potere di legiferare per noi in ogni caso e per sempre, Egli ha abdicato al suo governo qui, dichiarandoci fuori della sua protezione e muovendo guerra contro di noi.

 

-         He has plundered our seas, ravaged our coasts, burned our towns, and destroyed the lives of our people.

-         Egli ha saccheggiato i nostri mari, razziato le nostre coste,bruciato le nostre città e distrutto le vite della nostra gente.

 

-         He is at this time transporting large armies of foreign mercenaries to complete the works of death, desolation and tyranny, already begun with circumstances of cruelty and perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages and totally unworthy of the head of a civilized nation.

-         Egli sta in questo momento trasportando grandi eserciti di mercenari stranieri per completare il suo lavoro di morte, desolazione e tirannia, già cominciato in circostanze di una crudeltà e perfidia che difficilmente trovano paralleli nelle età più barbare e del tutto indegno del capo di una nazione civile.

 

-         He has constrained our fellow citizens taken captive on the high seas to bear arms against their country, to become the executioners of their friends and brethren, or to fall themselves by their hands.

-         Egli ha costretto i nostri concittadini presi prigionieri in alto mare a prendere le armi contro il loro paese, a diventare i boia dei loro fratelli ed amici, oppure cadere essi stessi per mano loro.

 

-         He has excited domestic insurrections amongst us and has endeavored to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian savages, whose known rule of warfare is undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.

-         Egli ha stimolato insurrezioni interne tra di noi e si è industriato di provocare gli abitanti delle nostre frontiere, i selvaggi e spietati Indiani, le cui ben note regole di guerra sono l’indiscriminata distruzione di gente d’ogni età, sesso e condizione.

 

In every stage of these oppressions we have petitioned for redress in the most humble terms.

Our repeated petitions have been answered only by repeated injury.

A prince, whose character is thus marked by every act which may define a tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.

In ogni momento di queste oppressioni abbiamo fatto petizioni nei termini più umili per ristabilire l’equilibrio. Le nostre ripetute richieste hanno ottenuto in risposta soltanto ripetute offese.

Un Principe, il cui carattere è così contrassegnato da azioni tipiche di un tiranno è inadatto a governare un Popolo libero.

 

Nor have we been wanting in attention to our British brethren.

We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us.

Né abbiamo mancato di attenzione ai nostri fratelli inglesi.

Noi li abbiamo avvisati di quando in quando dei tentativi della loro legislazione di estendere un’ingiustificabile giurisdizione sopra di noi.

 

We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here.

We have appealed to their native justice and magnanimity and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which would inevitably interrupt our connections and correspondence.

Noi abbiamo ricordato loro le circostanze della nostra migrazione e colonizzazione di queste terre.

Noi ci siamo appellati al loro innato senso di giustizia e magnanimità e li abbiamo scongiurati per i legami della nostra affinità di spirito di rinnegare queste usurpazioni, le quali avrebbero inevitabilmente spezzato i nostri legami e corrispondenze.

 

We must therefore acquiesce in the necessity which denounces our separation and hold them, as we hold the rest of mankind, enemies in war, in peace friends.

Dobbiamo perciò accettare la necessità che denuncia la nostra separazione e considerarli come consideriamo il resto del genere umano: nemici in guerra, in pace amici.

 

We, therefore, the representatives of the United States of America, in General Congress, assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, in the name and by the authority of the good people of these colonies, do solemnly publish and declare that these united colonies are and of right ought to be free and independent states; that they are absolved from all allegiance to the British Crown and that all political connection between them and the state of Great Britain is and ought to be totally dissolved and that, as free and independent states, they have full power to levey war, conclude peace, contract alliances, establish commerce and to do all other acts and things which independent states may of right do.

For the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of Divine Providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes and our sacred honor.

Pertanto, noi, rappresentanti degli Stati Uniti d’America, in Congresso Generale riuniti, facendo appello al Supremo Giudice del mondo per la giustezza delle nostre intenzioni, nel nome e per l’autorità della buona gente di queste colonie, solennemente e pubblicamente dichiariamo che queste colonie unite sono e per diritto devono essere Stati indipendenti e liberi; che sono sciolti da qualsiasi obbligo di fedeltà alla Corona inglese e che tutti i legami politici tra esse e lo Stato di Gran Bretagna è e deve essere del tutto dissolto e che, come Stati indipendenti, esse hanno pieni poteri di muover guerra, concludere pace, trattare alleanze, stabilire commerci e fare tutte le altre azioni e cose che gli Stati indipendenti possono fare per diritto.

A sostegno di questa Dichiarazione, affidandoci fermamente alla protezione della Divina Provvidenza, reciprocamente ci impegniamo con le nostre vite, le nostre fortune ed il nostro sacro onore.

 

 

Adams, Saml.

Heyward, Thos. Jr.

Rodney, Caesar

Adams, John

Hooper, Wm.

Ross, Geo.

Bartlett, Josiah

Hopkins, Step.

Rush, Benjamin

Braxton, Carter

Hopkinson, Fras.

Rutledge, Edward

Carroll of Carrollton, Charles

Huntington, Samuel

Sherman, Roger

Chase, Samuel

Jefferson, Th.

Smith, Jas.

Clark, Abra.

Lewis, Frans.

Stockton, Richd.

Clymer, Geo.

Lightfoot Lee, Francis

Stone, Thos.

Ellery, William

Livingston, Phil.

Taylor, Geo.

Floyd, Wm.

Lynch, ThomasJr.

Thornton, Matthew

Franklin, Benjamin

Mckean, Tho.

TreatPaine, Robt.

Gerry, Elbridge

Middleton, Arthur

Walton, Geo.

Gwinnett, Button

Morris, Robt.

Whipple, Wm.

Hall, Lyman

Morris, Lewis

Williams, Wm.

Hancock, John

Morton, John

Wilson, James

Harrison, Benjamin

Nelson, Thos.Jr.

Witherspoon, Jno.

Hart, John

Paca, Wm.

Wolcott, Oliver

Henry Lee, Richard

Penn, John

Wythe, George

Hewes, Joseph

Read, Geo.


[Adopted in Congress 4 July 1776]

[Adottata in Congresso il 4 Luglio 1776]

Thursday, June 15, 2023

Il fondatore della Marina israeliana.

Nato a San Benedetto del Tronto l’8 settembre 1909, Fiorenzo Capriotti si arruola nella Regia Marina dove serve come incursore della X Flottiglia MAS, unità d’assalto che negli anni dal 1940-1943 compie audaci operazioni nel Mediterraneo, fra le quali l’affondamento di due corazzate nel porto inglese di Alessandria d’Egitto e un attacco su Malta al termine del quale il giovane Fiorenzo è catturato dal nemico. 
Da prigioniero Capriotti “visita” molti campi: Inghilterra, Texas, Hawaii e Italia centrale dove, a conflitto finito, è internato nell’ R707 “Recalcitrant”, ex campo tedesco nell’attuale zona industriale di Maratta bassa riconvertito dagli anglo-americani in polo detentivo per i recalcitranti, cioè per i fascisti più duri. 
Al tempo di quelle strutture a Terni ce ne sono tre: il Civil Internee Camp il cui ingresso è tutt’ora localizzabile in Piazzale Donegani (polo chimico) e che ospita civili e spie legati alla RSI (fra loro la moglie di Mussolini e la sua famiglia); l’ex SPEA un terreno della Marina Militare (è rimasto al demanio militare fino al 2007) dove ufficiali e marinai non cooperanti sono costretti al lavoro forzato dai britannici e, infine, il “707” di via dei Laghetti (di fronte al quale ora sorge il carcere di Sabbione) ricavato da una polveriera e che conserva buona parte dei muri di cinta, del filo spinato, delle torrette in mattoni, dei faretti così e della pista, in terra battuta, percorsa dai prigionieri sotto la severa e, forse un po’ sadica, supervisione di un ufficiale polacco armato di frusta. 

Storie e luoghi dimenticati ma tornati a galla, alcuni anni fa, grazie anche all’opera del ricercatore orvietano Sandro Bassetti con il suo Terni. Tre lager per fascisti (Lampi di Stampa, 2010).   
Fiorenzo è bollato come “recalcitrant” non perché abbia combattuto a Salò (poiché prigioniero ben prima  dell’Armistizio dell’8 settembre 1943), ma per aver rifiutato ogni collaborazione con gli Alleati. Il campo chiude alla fine nel 1945 e gli internati tornano alla vita civile. 
Quanto a Fiorenzo, il destino gli riserva qualcosa di particolare: un viaggio in Israele con una raccomandazione dei servizi segreti italiani. “Mi dissero - c’è un lavoro per te, uno di quelli che tu sai fare bene-” racconta in seguito il marinaio marchigiano che nel 1947 parte alla volta del neonato stato mediorientale, che in quel periodo si prepara alla prima guerra arabo-israeliana. 
Il “lavoro” è addestrare marinai per azioni contro l’Egitto eseguite a bordo di veloci mezzi navali prodotti in Italia. Un documento de-secretato dei servizi americani segnala, infatti, che nel ’47 Israele ha acquistato dall’Italia barchini MTM, gli stessi mezzi navali usati dalla Decima MAS nel Mediterraneo e pilotati da specialisti come Capriotti. Il training di Fiorenzo va a buon fine e, nell’ottobre 1948, gli incursori di Tel Aviv fanno colare a picco l’ammiraglia egiziana “El Emir Farouk” ormeggiata nel porto di Gaza. 

È la prima azione della futura Shayetet 13, la 13° Flottiglia ancora oggi operativa nella HaYam HaYsraeli. La professionalità del marò italiano resta a lungo impressa nella memoria delle Israeli Defense Forces tanto da dedicargli parole di elogio e una carica, onoraria, di un certo prestigio: “Fiorenzo Capriotti, che combatté nella gloriosa unità d'avanguardia "Decima Flottiglia MAS" della Marina Militare Italiana durante la seconda guerra mondiale; che ci è stato di grande aiuto nel fondare e addestrare l'unità di comando della nostra marina, durante la Guerra d'Indipendenza, identificandoci totalmente con essa, con devozione e spirito di sacrificio a suo rischio e pericolo. In riconoscimento di questo contributo alla rinascita dello stato di Israele, gli offriamo in omaggio il titolo di: Comandante ad honorem della tredicesima flotta ". 

È il 22 ottobre 1992; Capriotti morirà a 99 anni nel 2008.


Saturday, June 3, 2023

Trattativa, l’ex capo dei Servizi Fulci: “la Falange chiamava dalle sedi Sismi, alcuni 007 usavano esplosivi”



La rivelazione al processo Trattativa dell'ambasciatore, ai vertici del Cesis tra il 1991 e il 1993 sulla sigla oscura che rivendicava omicidi e stragi nei primi anni '90. "Un analista del Sisde mi portò la mappa dei luoghi da dove partivano le chiamate e quella delle sedi periferiche del Sismi: coincidevano perfettamente". Poi aggiunge: ""All’interno dei servizi c’è una cellula che si chiama Ossi, esperta nel piazzare polveri, fare attentati"

Quindici agenti segreti super addestrati sospettati di essere collegati con le bombe del 1993, e le telefonate della Falange Armata che partivano dalle sedi coperte del Sismi. È un racconto che arriva dal passato l’ultimo tassello inedito sulla Falange Armata, l’oscura sigla criminale che nei primi anni Novanta rivendicava ogni singolo fatto di sangue andato in onda nel Paese: dai delitti della banda della Uno bianca alle stragi mafiose del 1992 e 1993. Un mistero mai risolto quello dei telefonisti del terrore che chiamavano i centralini dell’agenzia Ansa per firmare eccidi e stragi con cui nulla avevano probabilmente a che fare. Adesso però, a più di vent’anni di distanza, emerge un particolare nuovo: quelle chiamate sarebbero state fatte dalle stessa zone in cui all’epoca il Sismi aveva localizzato le sue basi periferiche. A raccontarlo è l’ambasciatore Francesco Paolo Fulci, punta di diamante della diplomazia italiana negli anni ’80, al vertice del Cesis (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza) tra il 1991 e il 1993, ex presidente della Ferrero deceduto 21 gennaio 2022.

Le chiamate del terrore dalle sedi del Sismi

“C’era questa storia della Falange Armata e allora incaricai questo analista del Sisde, si chiamava Davide De Luca (oggi deceduto ndr), gli chiesi di lavorare sulle rivendicazioni”, è l’incipit del racconto di Fulci, che dopo essere stato interrogato dai pm di Palermo Roberto Tartaglia e Nino Di Matteo nell’aprile del 2014, ha deposto oggi al processo sulla Trattativa Stato – mafia. “Dopo alcuni giorni De Luca venne da me e mi disse: questa è la mappa dei luoghi da dove partono le telefonate e questa è la mappa delle sedi periferiche del Sismi in Italia, le due cartine coincidevano perfettamente, e in più De Luca mi disse che le chiamate venivano fatte sempre in orario d’ufficio”, racconta Fulci nell’aula bunker del carcere Ucciardone, davanti alla corte d’Assise di Palermo, che sta processando politici, boss mafiosi e ufficiali dei carabinieri per il patto segreto tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. Ma perché pezzi del Sismi avrebbero dovuto rivendicare le stragi di mafia? Fulci non lo dice, spiega però di “essersi convinto che tutta questa storia della Falange Armata faceva parte di quelle operazioni psicologiche previste dai manuali di Stay Behind, facevano esercitazioni, creare il panico in mezzo alla gente e creare le condizioni per destabilizzare il Paese”.

Questa è la mappa dei luoghi da dove partono le telefonate e questa è la mappa delle sedi periferiche del Sismi in Italia: le due cartine coincidevano perfettamente.

Falange, Gladio e la guerra non convenzionale

Nel gergo militare si chiama guerra non convenzionale: una strategia che prevede anche l’inquinamento dei flussi informativi, per aumentare il livello di tensione. È a questo che servono le chiamate della Falange nei primi anni Novanta quando le stragi al tritolo sconquassano l’Italia? Per contestualizzare il racconto di Fulci, bisogna fare un salto indietro nel tempo e arrivare fino al 27 ottobre del 1990  quando al centralino dell’Ansa di Bologna arriva arriva una chiamata che rivendica l’omicidio di Umberto Mormile, educatore carcerario del penitenziario milanese di Opera, ucciso sei mesi prima.  “Il terrorismo non è morto, ci conoscerete in seguito” recita una voce al telefono: è la prima rivendicazione della Falange Armata, che arriva due giorni dopo il celebre discorso con cui Giulio Andreotti rivela alla Camera dei Deputati l’esistenza di Gladio, affiliata alla rete Stay Behind, l’organizzazione militare segreta costituita in ottemperanza al Patto Atlantico. Fulci non collega esplicitamente le telefonate della Falange a Gladio, ma si lascia sfuggire: “forse in effetti si trattava di qualche nostalgico”.

L’elenco dei 15 agenti segreti e le bombe del ’93

Ma non solo. Perché nella sua permanenza ai vertici del Cesis, Fulci non riceve informazioni solo sulle telefonate della Falange. Scopre infatti che dentro la VII divisione del Sismi esiste un servizio speciale coperto composto da 15 agenti segreti super addestrati. “All’interno dei Servizi c’è solo una cellula che si chiama Ossi, che è molto esperta nel fare guerriglia urbana, piazzare polveri, fare attentati”, ha spiegato Fulci nella sua deposizione. Si riferisce agli Operatori Speciali Servizio Italiano, che un documento riservato del Sismi definisce come “personale specificatamente addestrato per svolgere in territorio ostile e in qualsiasi ambiente, attività di carattere tecnico e operativo connesse con la condotta della guerra non ortodossa”. Nei due anni trascorsi al vertice del Cesis, Fulci riceve minacce di ogni genere, scopre addirittura di essere spiato nella sua stessa abitazione: chiede e ottiene, quindi di avere tutti i nomi che fanno parte di quel reparto speciale. “Li copiai su un foglietto che nascosi poi nella mia libreria, dicendo a mia moglie che se fosse successo qualcosa era lì che bisognava cercare: dopo aver lasciato l’incarico ed essere andato a New York alle Nazioni Unite provai a dimenticare quella brutta esperienza”.

All’interno dei Servizi c’è solo una cellula che si chiama Ossi, che è molto esperta nel fare guerriglia urbana, piazzare polveri, fare attentati.

“Riina chiudi la bocca”: il ritorno della Falange

E invece pochi mesi dopo avere lasciato l’Italia, Fulci si ricorda di quel foglietto con quei 15 nomi. “Dovete considerare- ha spiegato Fulci – che i servizi devono raccogliere informazioni, non utilizzare esplosivi e bombe, piazzare polveri e cose simili. Siccome avevo letto le notizie di queste bombe a Firenze e a Roma e i giornali facevano cenno ai soliti servizi deviati, mi dissi: questa cosa si può chiarire. Presi il foglietto e lo portai generale dei carabinieri Luigi Federici spiegandogli: per essere certi che i servizi non c’entrano niente, questi sono i nomi delle persone che sanno maneggiare esplosivi all’interno dei servizi”. Ai quindici nomi, però, Fulci ne aggiunge un altro: quello del colonnello Walter Masina, che però non fa parte della VII divisione e degli Ossi. “Non avrei dovuto farlo ma volevo fargliela pagare, dato che Masina era quello che spiava la mia abitazione”. Cosa succede dopo che Fulci consegna quell’elenco ai carabinieri? “Mi accusarono di avere montato un depistaggio con gli americani“. È mentre la denuncia di Fulci cade nel vuoto, le stragi targate Cosa Nostra finiscono all’improvviso,  la prima Repubblica è ormai crollata sotto il peso di Tangentopoli e parallelamente scompaiono pure le rivendicazioni della Falange. Un silenzio durato fino al dicembre del 2013, quando al carcere di Opera, a Milano, arriva una lettera indirizzata al superboss Totò Riina. C’è scritto: “Riina chiudi la bocca, ricordati che i tuoi familiari sono liberi, al resto ci pensiamo noi”. Sono i mesi in cui il boss corleonese si lascia andare a confidenze e rivelazioni durante l’ora d’aria, mentre la Dia di Palermo registra ogni cosa: un’informazione nota soltanto agli investigatori. Chi è dunque che manda quella lettera? La firma è sempre la stessa: Falange Armata.

font: 


Gladio parallela? "Quel documento è un passo indietro"





Giovanni Spinosa, che a lungo da magistrato ha indagato sui delitti della Uno Bianca e sulla Falange armata, dice la sua sul documento che attesterebbe la seconda vita di Gladio: "È un'operazione deviante"

Da quando il settimanale Tpi ha pubblicato un documento inedito in cui si parla della possibile creazione di una struttura segreta in seno alla VII Divisione del Sismi, sono passati ormai due mesi. Il documento in oggetto, datato 13 luglio 1990, è stato presentato come attestante la seconda vita di Gladio, la costola italiana dello Stay Behind americano che tanto piace scomodare – spesso a sproposito - quando c’è odore di complotto o, in generale, puzza di bruciato.

E anche in questo caso, benché il documento sia effettivamente interessante e a suo modo clamoroso, non si comprende per quale motivo se ne attribuisca la paternità all’organizzazione semi-clandestina di ambito Nato che di lì a poco (nell’ottobre del 1990) verrà sciolta.

Certo, VII Divisione del Sismi e Gladio fanno il paio perfetto, naturale dunque fare un immediato collegamento. Ma poi, fatto il collegamento, bisogna approfondire, perché le cose che non tornano riguardo questo documento sono molte. E nessuno, fin ora, ha provato a spiegarle se non ilGiornale.it.

Dopo esserci interrogati sull’autenticità o meno di questo documento, ci siamo chiesti se avesse senso lasciare nero su bianco la proposta di formare una squadra cui affidare operazioni sporche; ci siamo anche chiesti, dando per buono che il contesto in cui si inserisce il tutto sia riconducibile a Gladio, che senso avesse fare una proposta simile quando la fine dell’organizzazione era ormai prossima (ben ne erano consapevoli gli addetti ai lavori).

Queste e molte altre domande le abbiamo poste a Giovanni Spinosa, magistrato da poco in pensione. Titolare dell’indagine sui crimini della Uno Bianca, avvenuti tra Emilia Romagna e Marche tra il 1987 e il 1994, recentemente ha dato alle stampe per Piemme, insieme a Michele Mengoli, il libro Falange armata, storia del golpe sconosciuto che ha ridisegnato l’Italia. Profondo conoscitore delle trame criminali ed eversive che hanno attraversato come corrente elettrica l’Italia in un periodo di passaggio tra il mondo della Prima e della Seconda Repubblica, il dottor Spinosa ha detto la sua sul documento: “Nella migliore delle ipotesi lo considero un falso. Nella più credibile è un’operazione deviante”.

Il magistrato ci spiega la sua teoria: nel luglio del 1990, la Falange armata si è da poco strutturata. L’11 aprile avviene il primo omicidio – quello dell’educatore carcerario Umberto Mormile – che sarà però rivendicato il 27 ottobre 1990, solo tre giorni dopo il discorso in cui il presidente del Consiglio italiano, Giulio Andreotti, rivela l’esistenza di Gladio “Se questo documento del luglio del 1990 allude a qualcosa di reale e di concreto, questo qualcosa in Italia, in quel momento, si sta già strutturando. Ed è appunto la Falange Armata. Mi sembra però che, rispetto a questa realtà eversiva che già muove i primi passi, l’idea che qualcuno proponga di costituire un’analoga realtà eversiva sia qualcosa di totalmente anomalo. Qualcosa che anticipa poi altre operazioni depistanti, come il tentativo di ricondurre la Falange Armata alla VII Divisione che viene fatta con l'operazione Fulci”.



Francesco Paolo Fulci, già segretario generale del Cesis [organo di coordinamento dei servizi segreti italiani dal 1978 al 2007, ndr] e allora ambasciatore presso le Nazioni Unite, nel 1993 stilò una lista – poi consegnata alla Procura di Roma, che aprì un’inchiesta terminata con un nulla di fatto – con 16 nomi. Tutti ufficiali della VII Divisione del Sismi, indicati come i telefonisti della Falange armata, definita una diretta prosecuzione di Gladio. Di più: Fulci disse di aver individuato alcuni dei luoghi da cui erano partite alcune delle telefonate che per diversi anni rivendicarono qualsiasi genere di crimine efferato (tra cui quasi tutte le principali stragi di mafia). Si trattava di telefoni ubicati nei pressi di sedi nella disponibilità del Simi. Un’affermazione ad oggi non verificata.

Secondo l’ex magistrato Spinosa, tutta l’operazione è una sottilissima costruzione depistante. Il 1993 è anche l’anno del cosiddetto Sisde Gate, lo scandalo che investì i vertici dei servizi segreti civili, colpevoli di aver sperperato cifre da capogiro per interesse personale, e che mise in seria difficoltà l’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, che parlò di un “gioco al massacro”. La stessa cosa che ci conferma il dott. Spinosa: “In quel periodo non sono mancati i colpi bassi, anche all’interno dei corpi dello Stato, tra diversi apparati”.

Se l’ambasciatore Fulci fosse consapevole dell’operazione di cui si stava facendo illustre portavoce (se di operazione si tratta, naturalmente) l’ex magistrato non lo sa. Ipotesi, le sue. Come d’altronde, in mancanza di riscontri, quelle di Fulci: “L’ipotesi Fulci è fantasmagorica e non mi capacito del credito che le è stato dato. Sulla base di una mappa dei luoghi di provenienza delle telefonate, che nessuno conosce, e sulla loro vicinanza alle sedi del Sismi, si accusano 16 ufficiali del servizio segreto militare di aver preso parte a un disegno eversivo di proporzioni gravissime. Noi conosciamo il luogo di provenienza solo della prima telefonata della Falange armata, che è partita da una stazione di servizio sull’autostrada Milano-Bologna, nei pressi di Modena. Ce lo dicono i pentiti e abbiamo altri riscontri. Ma le altre? Chi le conosce? Davvero dobbiamo pensare che dei super agenti specializzati come erano i 16 del Sismi siano stati impiegati per fare delle telefonate? Mi sembra un’ipotesi che non sta né in cielo né in terra…”

E il documento di cui stiamo parlando, secondo Spinosa, ripropone una lettura simile, accollando al Sismi altri pesantissimi sospetti. La domanda allora viene spontanea: si è mai scavato nell’opposta direzione? O meglio, si è mai indagato sul ruolo giocato dal Sisde in questa vicenda che parte dal 13 luglio 1990 e arriva al 1993 e alla lista Fulci?

“Non è che non si sia scavato nell’opposta direzione. Non si è scavato proprio. C’è un equivoco di fondo: l’aver ridotto la Falange Armata a dei telefonisti. È una struttura che prepara, organizza, teorizza e realizza un progetto eversivo. È molto di più che semplici “telefonisti”. Non so come si è arrivati alla scoperta di questo documento tra le tante carte che erano sepolte in qualche ufficio. Non lo so e, non sapendolo, non posso dire ne immaginare nulla. Certo è che questo è un momento nel quale si sta riflettendo su quel periodo, e lo si sta facendo in termini molto nuovi e diversi rispetto a quanto fatto finora. Il riproporre l’ipotesi Sismi, la VII Divisione, un’organizzazione più o meno collegata al Sismi, mi pare che sia – al di là delle intenzioni, certamente meritorie - un passo indietro rispetto a quello che oggi si sta cercando di fare, ovvero ricondurre il tutto non al Sismi ma anche soprattutto ad altri apparati dello Stato. Questo si pone probabilmente in una situazione di conflittualità all’interno degli apparati dello Stato all’epoca esistenti e tutt’oggi riprodotti con delle situazioni attraverso le carriere…”

Insomma, una sorta di guerra tra bande senza esclusione di colpi. E tra soggetti mai identificati che, ancora oggi, potrebbero ricoprire ruoli chiave: “Non è stato arrestato nessuno, l’unico [Carmelo Scalone, assolto in Cassazione nel 2002, ndr] si è scoperto che non c’entrava nulla. Ma la Falange armata continua a esistere. È un’entità molto reale. E non è vero che non sono stati individuati i componenti. Semplicemente non sono stati cercati”.

E il pensiero torna sempre alla lista Fulci: “L’ipotesi Fulci è talmente paradossale che la vera domanda è: quale substrato culturale ha consentito che un'ipotesi del genere potesse avere un prestigio e una diffusione come quella che ha avuto? Il punto non è: Sismi o Sisde, polizia o carabinieri. Il punto è: persone che fanno delle telefonate o persone che formano una rete eversiva effettiva, che mettono le bombe, che sparano veramente e uccidono? Il punto vero è questo. Non mi sorprenderei nemmeno che all’interno di una prevalenza di uomini vicini al ministero dell’interno possano esserci stati anche uomini vicini al ministero della difesa, e uso questi termini per indicare la casacca e non per limitarci a parlare di servizi segreti. Parliamo di apparati, e quindi di un termine che va oltre. Per esempio, a qualcuno è mai venuto in mente di scavare nei Sios?”.

Per quanto ne sappiamo no. Il ruolo ipotetico dei servizi segreti interni delle rispettive forze armate [esistiti in questa forma fino al 1997, ndr] viene spesso ignorato. Tirando le fila però una cosa la possiamo dire: falso o no, qualunque sia la natura di questo documento, vecchi fantasmi tornano ad agitarsi con un tempismo che – a trent’anni dalle stragi del 1993 – mette i brividi.


font: Gianluca Zanella






"La Cia sapeva tutto": l'inquietante verità dietro la morte dell'incursore della Folgore.





Marco Mandolini viene brutalmente ucciso, ufficialmente, il 13 giugno 1995. Eppure un generale dell'esercito americano di stanza in Italia, una donna molto vicina alla Cia, ha riferito al fratello della vittima che l'intelligence americana sapeva tutto 24 ore prima, il 12 giugno.

La Cia sapeva dell’omicidio di un incursore della Folgore con 24 ore di anticipo rispetto al giorno ufficiale del decesso. E la notizia potrebbe aprire scenari imprevedibili. Come nelle migliori trame di film di spionaggio, l’intelligence statunitense è sempre un passo avanti. Ma occorre andare per ordine e spiegare bene di cosa si stia parlando.

Quella di Marco Mandolini è una storia brutale, misteriosa, triste. Brutale perché Marco Mandolini viene massacrato il 13 giugno 1995 con 40 coltellate. A seguire, probabilmente mentre era già morto o agonizzante, la sua testa è stata schiacciata da un masso di oltre 20 chili. Misteriosa perché Marco Mandolini era un parà della Folgore, uno 007 del Sismi, un addestratore Gladio che, dopo lo scioglimento della struttura semi-clandestina – avvenuta nel 1990-, diventa addestratore Nato in Germania.

In stretti rapporti con Vincenzo Li Causi, conosciuto nella base militare di Capo Marrargiu e frequentato professionalmente mentre questi era a capo del Centro Scorpione di Trapani, nel 1995 Mandolini sta indagando informalmente sulla morte del collega e amico, avvenuta in Somalia due anni prima in circostanze poco chiare.

Triste perché Marco Mandolini è stato dimenticato. Non tanto dall'opinione pubblica (dopotutto - in quei primi anni novanta - gli agenti segreti morti sono tanti, difficile ricordarli tutti), quanto dai suoi stessi commilitoni. Dai militari della Folgore.

Quando Marco Mandolini viene ucciso, si trova in permesso presso la caserma Vannucci di Livorno, il che è come dire "a casa". La Folgore è la sua vita. Alla Folgore ha dedicato tutto. E nella Folgore, Mandolini ha fatto carriera, fino a diventare capo scorta del generale Bruno Loi durante la missione Ibis. Siamo in Somalia, fronte caldo, rovente, della cooperazione internazionale. L'Italia è una presenza ingombrante in quel paese, quasi al pari degli Stati Uniti.

Subito dopo il suo ritrovamento presso la scogliera del Romito, a meno di 10 chilometri dalla caserma Vannucci, iniziano a circolare le voci: si è trattata di una questione tra omosessuali. A mettere in giro queste voci sono alcuni dei suoi stessi commilitoni con cui Mandolini ha avuto dei problemi. Sembra girasse droga tra gli incursori che molti ci invidiano. Marco aveva denunciato uno di questi. Lo stesso che - quando si dice il destino - si trovava, insieme ad altri, a bordo del blindato Lince quando Vincenzo Li Causi viene colpito alla nuca dal colpo sparato da un ribelle somalo mai identificato.

Sin da subito la Folgore - universalmente nota per il grande spirito di corpo che ne anima i componenti, per il senso di fratellanza e di patriottismo - si chiude in un silenzio pesante come quel macigno che ha sfondato il cranio di un commilitone. Un silenzio che dura ancora oggi. E se con grande fatica cominciano a emergere brandelli di verità, mentre un'inchiesta è aperta presso la procura di Livorno, lo si deve soltanto a un avvocato, Dino Latini, e a un criminologo, Federico Carbone.

Quest'ultimo, come consulente della famiglia, ha scoperchiato un vaso di Pandora di cui solo lo strato più esterno è stato esplorato.
Quelli della vicenda Mandolini sono gli anni delle stragi, dei tintinnar di sciabole, degli scandali. E della Falange armata. Sono in molti - magistrati, investigatori, giornalisti - a sostenere che i misteriosi telefonisti che a nome della Falange armata rivendicavano ogni tipo di azione violenta si annidassero nel Sismi, e più precisamente nella VII Divisione, quella cui dipendeva Gladio, quella cui apparteneva Vincenzo Li Causi e anche quell'incursore denunciato da Mandolini per droga.

Qualcuno sospetta che lo stesso Mandolini, pur non facendo parte della VII divisione, potesse essere vicino a quell’ambiente. Quale che sia la verità, Marco Mandolini e Vincenzo Li Causi condividevano molte cose. Forse anche qualche segreto. Forse si erano schierati dalla parte sbagliata. O giusta, dipende dai punti di vista. E non è difficile immaginare che Marco Mandolini volesse denunciare tutto quello che era venuto a sapere su alcuni dei suoi commilitoni. Gli hanno tappato la bocca, ma quel cadavere martoriato urla una verità che Federico Carbone ha intravisto tra le carte (molte recentemente desecretate), tra le testimonianze, tra le reticenze, persino tra i silenzi.

Una verità che ad ogni tassello diventa più inquietante. Come la notizia che gli apparati d'intelligence americani con base in Italia sapevano della morte di un incursore della Folgore 24 ore prima di quella che, ad oggi, viene considerata la data dell'uccisione. Quindi il 12 giugno. E non il 13.

A rivelarlo a Federico Carbone - che ha immediatamente informato la procura di Livorno - una fonte riservata. Un generale dell’esercito americano di stanza a Camp Darby e in attività già nel 1995. Un’ufficile molto vicino alla Cia. Una donna. Ma per quale motivo, a distanza di tanti anni, una donna vicina alla Cia decide di parlare con un consulente della famiglia?

"Una motivazione ideologica legata ai traffici di armi in Somalia - ci spiega Carbone - mi ha raccontato che i suoi due fratelli sono morti all'inizio degli anni novanta in Somalia, durante due operazioni militari. Si è identificata nel fratello di Marco Mandolini, nella sua tenacia nel ricercare un brandello di verità".

Tanto Mandolini quanti Li Causi hanno avuto parecchio a che fare con la Somalia. Uno c'è morto ammazzato. Che una 007 americana abbia deciso di aiutare la famiglia Mandolini, che da anni si batte contro i mulini a vento, è strano, ma - se le ragioni sono davvero queste - comprensibile. La stessa donna avrebbe anche riferito alcuni inquietanti dettagli sulla strage di Capaci, ma questa è un’altra storia.

Certo è che se davvero l’esercito americano e la Cia conoscevano la morte di Mandolini 24 ore prima, sono tante le domande che esigono una risposta. Intanto ne facciamo una noi: siamo sicuri che il delitto sia avvenuto su quella scogliera? L'agguato a Mandolini - un super soldato, addestratore di super soldati - dev'essere stato improvviso, estremamente violento. E dev'essere stato portato a termine da più persone, almeno due, almeno addestrate quanto lui.

Immaginiamo che Marco si sia difeso, che abbia combattuto fino all'ultimo respiro, ma è difficile immaginare che tutto questo sia avvenuto su quella scogliera. È vero, lì ci sono delle tracce di sangue che non appartengono a lui. A sostenerlo è il fratello, Francesco, che tuttavia è certo che Marco non sia stato ucciso lì. E allora dove è stato ucciso? Se le rivelazioni raccolte da Carbone sono vere, in un altro luogo. E la Cia lo è venuto a sapere. Chissà se ha saputo esattamente dove. E da chi. E perché.

Al momento del ritrovamento del cadavere, per esempio, qualcuno ha ispezionato i locali della caserma Vannucci? La stanza in cui dormiva Marco? Qualcuno ha verificato quali militari fossero presenti nella caserma in quel momento? Non vogliamo insinuare dubbi, ne alimentare inutili complottismi, ma in un caso di delitto tanto efferato nulla può essere lasciato al caso.

Il fratello, Francesco, ricorda che attorno al 2008 parlò con il procuratore Antonio Giaconi, oggi deceduto, il quale gli disse che nessuna collaborazione vi fu dall’interno della Vannucci. Quindi no, molte cose che potevano essere fatte, non lo sono state. A questo punto ci si aspetta un nuovo impulso all'inchiesta della procura di Livorno. Lo spunto è più che interessante e, se opportunamente verificato, potrebbe aprire una pista.

Un lavoro congiunto tra le parti interessate al disvelamento della verità e all'ottenimento della giustizia sarebbe in grado, oggi, di fare luce sul caso. Non è troppo tardi, anzi, i tempi non sono mai stati così maturi. E le persone che hanno qualcosa da perdere sono sempre meno.

font: Gianluca Zanella