Costituzione degli Stati Uniti d'America
La Costituzione degli Stati Uniti può essere definito un documento massonico.
Infatti quando la Convenzione si riunì per redigere la Costituzione, le influenze massoniche avevano prevalso ed erano indiscutibilmente dominanti.
Altre organizzazioni, come i Figli della Libertà, avevano servito allo scopo ed erano state sciolte.
Anche l'esercito continentale era stato congedato. All'epoca della Convenzione costituzionale, la Massoneria non soltanto era l'unica organizzazione "rimasta in pista", ma anche l'unico vero apparato organizzativo di qualsiasi tipo operante attraverso i confini di Stato, in tutte le colonie di fresca indipendenza.
Nella sua forma finale, naturalmente, la Costituzione era il prodotto di molte menti e di molte mani, non tutte massoniche.
La prosa del documento era di Thomas Jefferson che, forse, non era massone, sebbene spesso asserisse di esserlo. Ma c'erano fondamentalmente cinque spiriti guida dietro la Costituzione: Washington, Franklin, Randolph, Jefferson e John Adams.
Di questi, i primi tre non soltanto erano massoni in servizio attivo, ma uomini che prendevano la Massoneria molto sul serio: uomini che aderivano con fervore ai suoi ideali e il cui intero orientamento era stato modellato e condizionato da essa.
E la posizione di Adams, sebbene non risulti che fosse massone, era praticamente identica alla loro. Quando divenne presidente, inoltre, nominò un eminente massone, John Marshall, primo presidente della Corte Suprema. Fu Marshall che successivamente pose la Corte sullo stesso piano del Congresso e della Presidenza.
Nei dibattiti e nelle discussioni che infine culminarono nella Costituzione, Adams - sebbene non fosse presente al momento - era d'accordo con Washington, Franklin e Randolph. Soltanto Jefferson era "fuori dal coro". E fu Jefferson che alla fine cedette, allineandosi sulla stessa posizione dei massoni. La nuova repubblica, quando emerse con la Costituzione, era conforme alla loro immagine ideale e quell'immagine rispecchiava gli ideali della Massoneria.
Quanto riportato sopra è tratto dal libro "Il Tempio e la Loggia" di Baigent /Leigh che tratta tutta la materia in termini elogiativi e pertanto, degni di fede.
COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
15 SETTEMBRE 1787
Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America.
ARTICOLO I
Sec. 1 – Di tutti i poteri legislativi qui concessi sarà investito un Congresso degli Stati Uniti che consisterà di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.
Sec. 2 – La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due anni dal popolo dei diversi Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori dovranno avere i requisiti richiesti per essere Elettori della camera più numerosa del Legislativo dello Stato.
Non può essere Rappresentante chi non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti, ed al momento delle elezioni non sia abitante nello Stato in cui viene eletto.
I rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati che facciano parte di questa Unione, in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica, che sarà determinata aggiungendo al totale degli uomini liberi ñ compresi quelli che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte ñ i tre quinti di tutti gli altri [e cioè degli schiavi: disposizione modificata con gli emendamenti XIII-XV]. Il computo effettivo sarà fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro ogni successivo termine di dieci anni, nel modo che essi [i rappresentanti] stabiliranno con legge. Il numero dei Rappresentanti non sarà superiore a uno per ogni trentamila [abitanti], ma ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e finché tale computo non sarà fatto, lo Stato del New Hampshire avrà diritto di eleggerne tre, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, il New York sei, il New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, il North Carolina cinque, il South Carolina cinque, e la Georgia tre [in base a questa disposizione, a causa della formazione di numerosi nuovi Stati la Camera giunse progressivamente fino a 435 membri. Per evitarne l'ulteriore accrescimento, nel 1929 il numero fu fissato a tale cifra, distribuendo i seggi tra gli Stati in relazione ai risultati dei censimenti].
Quando si vengano a determinare posti vacanti nella rappresentanza di uno Stato la corrispondente autorità esecutiva emetterà i provvedimenti per le elezioni per colmare tali posti vacanti.
La Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo Speaker e gli altri suoi funzionari; ed avrà in via esclusiva il potere di impeachment.
Sec. 3 – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno Stato, eletti dai locali corpi legislativi [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.1] per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto.
Immediatamente dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi saranno divisi nel modo più uniforme possibile in tre classi. I seggi dei Senatori della prima classe si riterranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno e quelli della terza classe allo scadere del sesto anno, in modo tale che un terzo [del Senato] sarà eletto ogni due anni. E se si determinano seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di sospensione dei legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi locali possono fare delle nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che copriranno tali posti vacanti [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.2].
Non può essere Senatore chi non abbia compiuto i 30 anni d'età, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento delle elezioni non risieda nello Stato per il quale viene eletto.
Il Vice presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non vi avrà voto, se non quando si abbia parità di voti.
Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed anche un Presidente pro tempore, per il caso in cui il Vice Presidente manchi o eserciti l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi di impeachment. Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della Corte Suprema; e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei due terzi dei presenti.
Le condanne per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione dalla carica ed all'interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno responsabile e soggetto a imputazione, processo, giudizio e condanna penale, secondo il diritto comune.
Sec. 4 – I tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare la relativa disciplina, salvo che per la sede dell'elezione dei Senatori.
Il Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, e la riunione sarà il primo lunedì di dicembre [disposizione modificata con il XX emendamento, sez.2], salvo che non stabilisca con legge un giorno diverso.
Sec. 5 – Ciascuna Camera sarà giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri membri, e la maggioranza di ciascuna costituirà il quorum per trattare gli affari; tuttavia un numero inferiore può disporre aggiornamenti da un giorno all'altro ed è autorizzata ad imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le sanzioni che ciascuna Camera potrà prevedere.
Ciascuna Camera può determinare le regole per i propri lavori, punire i suoi membri per comportamenti scorretti e, con la maggioranza dei due terzi, espellere uno dei suoi membri.
Ciascuna Camera terrà un verbale dei suoi lavori e lo pubblicherà periodicamente, togliendo le parti che a suo giudizio richiedono la segretezza; ed i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna camera su ogni questione devono essere inseriti nel verbale a richiesta di un quinto dei membri presenti.
Durante le sessioni del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell'altra, aggiornarsi per più di tre giorni od in qualsiasi luogo diverso da quello in cui le due Camere sederanno.
Sec. 6 – Senatori e Rappresentanti riceveranno un compenso per i loro servizi, da determinare per legge e da pagare a carico del Tesoro degli Stati Uniti. In ogni caso tranne che per tradimento, fellonia o violazione dell'ordine pubblico, essi saranno esenti da arresti durante la loro partecipazione alle sessioni delle rispettive Camere e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per qualsiasi discorso e dibattito in ciascuna camera, essi non potranno ricevere contestazioni in qualsiasi altro luogo.
Nessun Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale è eletto, essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l'autorità degli Stati Uniti, che sarà stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e nessuno che abbia un qualsiasi ufficio alle dipendenze degli Stati Uniti potrà esser membro di una delle Camere finché resta in carica nell'ufficio.
Sec. 7 – Tutti i progetti di legge per l'esazione di imposte debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concorrere con emendamenti come per gli altri progetti.
Ogni progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli Stati Uniti; e questi, se lo approva, dovrà firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà riportare per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se dopo tale riesame i due terzi di quella camera consentiranno ad approvare il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni [del presidente], all'altra Camera, dalla quale esso sarò analogamente riesaminato e, se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe le Camere dovranno essere manifestati con dei Sì e No [cioè a scrutinio palese] e i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno esser trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualche progetto non viene rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dopo che gli è stato presentato, lo stesso progetto diventa legge, come se fosse stato firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non abbia impedito che gli venisse rinviato, nel qual caso il progetto non diventerà legge.
Qualsiasi ordine, risoluzione o voto per i quali sia necessario il concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo una questione di aggiornamento) dovrà esser presentato al Presidente degli Stati Uniti; e prima che esso abbia effetto dovrà venire approvato da lui, o venendone disapprovato dovrà essere nuovamente votato dai due terzi del Senato e della Camera dei Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti per il caso di progetti di legge.
Sec. 8 – Il Congresso avrà il potere: ñ Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti gli Stati Uniti;
Di prendere danaro in prestito sul credito degli Stati Uniti;
Di regolare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane;
Di stabilire una disciplina uniforme della Naturalizzazione, e leggi uniformi in materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti;
Di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e delle misure;
Di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;
Di stabilire Uffici postali e Linee postali;
Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte;
Di costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema;
Di definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare e le offese contro il Diritto delle Genti;
Di dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede in terra e in mare;
Di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni;
Di creare e mantenere una marina militare;
Di stabilire regole per l'amministrazione e il governo delle forze militari di terra e di mare;
Di provvedere a convocare la Milizia per l'esecuzione delle leggi dell'Unione, per reprimere insurrezioni e respingere invasioni;
Di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre quale parte di essa sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla disciplina dettata dal Congresso;
Di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo in quel Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e con l'accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e di esercitare eguali poteri su tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi legislativi dello Stato in cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali, cantieri e altri edifici di necessità [pubblica]; e
Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.
Sec. 9 – L'immigrazione o l'introduzione delle persone che gli Stati ora esistenti riterranno opportuno ammettere, non potrà esser vietata dal Congresso prima dell'anno 1808, ma potrà essere imposta una tassa o un diritto su simili immigrazioni, non eccedente dieci dollari per persona.
Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda.
Non potrà essere emanato alcun Bill of Atteinder [atti legislativi di condanna o leggi penali ad personam] né alcuna legge ex post facto [che cioè punisca come reato un fatto che non era tale quando fu compiuto].
Non potrà esser fissata alcuna capitazione o imposta diretta, se non in proporzione degli averi o del censimento come qui in precedenza regolato [v. però il XVI emendamento].
Non potrà essere fissata alcuna tassa o diritto sugli articoli esportati da alcuno degli Stati.
Nessuna preferenza potrà esser fatta, da qualsiasi disciplina commerciale o fiscale, in favore dei porti di uno degli Stati su quelli di un altro: né le navi che muovono da o verso uno Stato potranno essere obbligate ad entrare, sgomberare o pagare diritti in un altro Stato.
Nessuna somma potrà esser pagata dal Tesoro se non in conseguenza di stanziamenti disposti con legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente pubblicato.
Nessun titolo di nobiltà sarà concesso dagli Stati Uniti; e nessuno che detenga uffici retribuiti o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, uffici, titoli di qualsiasi natura da parte di qualsiasi monarca, principe o Stato straniero.
Sec. 10 – Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta d'oro e d'argento; approvare dei Bill of Atteinder, leggi ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di nobilità.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia assolutamente necessario per l'esecuzione delle sue leggi sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e imposte fissati da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l'uso del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla revisione ed al controllo del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in una guerra, salvo un'effettiva invasione o un pericolo così imminente da non consentire alcun ritardo.
ARTICOLO II
Sec. 1 – Del potere esecutivo sarà investito un Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli terrà il suo ufficio per un periodo di quattro anni [disposizione modificata con il XXII emendamento] e, insieme con il Vice presidente, eletto per lo stesso periodo, sarà eletto come segue.
Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo locale, un numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato abbia titolo nel Congresso: ma nessun Senatore o Rappresentante o persona che abbia un ufficio fiduciario o retribuito dagli Stati Uniti potrà esser nominato come Elettore.
[Comma abrogato con il XII emendamento] Gli Elettori di riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, di cui almeno una non dev'essere un abitante del loro stesso Stato. Essi faranno una lista di tutte le persone che abbiano ottenuto voti, e del numero di voti ottenuto da ciascuno; la quale lista essi dovranno firmare, certificare e trasmettere sotto sigillo alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutte queste certificazioni e i voti saranno contati. La persona che avrà il maggior numero di voti sarà il Presidente, se tale numero rappresenta la maggioranza del totale degli Elettori nominati; e se c'è più di uno che ha questa maggioranza, e hanno un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti deve immediatamente scegliere a scrutinio segreto uno di loro come Presidente; mentre se nessuno ha tale maggioranza, allora tra i primi cinque della lista la stessa Camera in modo analogo dovrà scegliere il Presidente. Però nello scegliere il Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà di un voto. E a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la validità della votazione] sarà costituito dalle rappresentanze, composte da una o più persone, dei due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria per la scelta. In ogni caso, dopo la scelta del Presidente, la persona che ha il maggior numero di voti degli Elettori sarà il Vice presidente. Ma se restano due o più che abbiano un egual numero di voti, il Senato sceglierà tra loro il Vice presidente a scrutinio segreto.
Il Congresso determina il tempo per la scelta degli Elettori [fissato con una legge nel 1792 al martedì che segue il primo lunedì di novembre, ogni 4 anni] e il giorno in cui essi voteranno [fissato con una legge nel 1934 al lunedì che segue il secondo mercoledì di dicembre]; il quale giorno deve essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti [cfr. anche il XX emendamento].
Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all'epoca in cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all'ufficio di Presidente; né è eleggibile a tale ufficio chi non abbia compiuto l'età di 35 anni e non sia residente da 14 anni negli Stati Uniti.
In caso di rimozione del Presidente dall'ufficio o di sua morte, dimissioni o incapacità ad esercitare i poteri e i doveri del detto Ufficio, questo passerà al Vice presidente, e il Congresso dovrà con legge provvedere per i casi di rimozione, morte, dimissioni o incapacità sia del Presidente sia del Vice presidente, dichiarando quale funzionario agirà in tal caso come Presidente, e tale funzionario agirà di conseguenza finché tale incapacità venga a cessare o sia eletto un Presidente.
Il Presidente dovrà ricevere per i suoi servizi, a tempi determinati, un compenso, che non potrà essere né aumentato né diminuito durante il periodo per il quale è stato eletto, ed egli non potrà ricevere in tale periodo qualsiasi altro emolumento dagli Stati Uniti o da alcuno degli Stati.
Prima di entrare nella pienezza del suo ufficio, egli deve prestare il seguente giuramento o affermazione solenne: ´Io solennemente giuro (o affermo) che svolgerò fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti, e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo delle mie capacità la Costituzione degli Stati Unitiª.
Sec. 2 – Il Presidente sarà Comandante in capo dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti, e della Milizia dei diversi Stati quando chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può chiedere l'opinione scritta del principale funzionario in ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo su qualsiasi oggetto che attenga ai doveri dei rispettivi uffici, ed avrà il potere di concedere commutazioni di pene e grazie per offese contro gli Stati Uniti, salvi i casi di impeachement.
Egli avrà il potere, con il parere ed il consenso del Senato, di stipulare trattati, purché vi concorrano i due terzi dei Senatori presenti; e con il parere ed il consenso del Senato nominerà gli Ambasciatori, gli altri Rappresentanti pubblici ed i Consoli, i Giudici della Corte Suprema e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con legge: ma il Congresso può con legge attribuire la nomina di questi funzionari inferiori, come riterrà conveniente, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie o ai capi dei Dipartimenti [disposizione modificata con l'XI emendamento]
Il Presidente avrà il potere di coprire i posti che si rendessero vacanti durante gli aggiornamenti del Senato, concedendo incarichi provvisori che dureranno fino alla fine della sessione successiva.
Sec. 3 – Egli darà di tempo in tempo al Congresso una Informativa sullo stato dell'Unione, e raccomanderà alla considerazione [delle Camere] le misure che giudicherà necessarie e convenienti; egli potrà, in occasioni straordinarie, convocare entrambe le Camere o una di esse, ed in caso di disaccordi tra di esse sulla data del loro aggiornamento egli le potrà aggiornare al momento che riterrà migliore; egli curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e darà ordini a tutti i funzionari degli Stati Uniti.
Sec. 4 – Il Presidente, il Vice presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti potranno essere rimossi dai loro uffici su accusa e verdetto di colpevolezza di tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti.
ARTICOLO III
Sec. 1 – Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite una Corte Suprema e le Corti inferiori che di tempo in tempo il congresso potrà istituire e disciplinare. I giudici, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori, conserveranno le loro cariche finché manterranno buona condotta, e riceveranno per i loro servizi, a tempi prefissati, un compenso che non potrà esser diminuito durante la loro permanenza in carica.
Sec. 2 – Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause di stretto diritto e di equità, fondate sulla disciplina di questa Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati, o che saranno stipulati sotto la loro autorità; a tutte le cause che riguardano ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli; a tutte le cause di ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie nelle quali gli Stati Uniti siano una delle parti; alle controversie tra due o più Stati; tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato; tra i cittadini di diversi Stati; tra cittadini dello stesso stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e fra uno Stato, e i suoi cittadini, e Stati o cittadini o soggetti stranieri.
In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte suprema ha giurisdizione originaria. In tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema ha giurisdizione d'appello, sia in diritto sia in fatto, con le eccezioni e secondo le regole che il Congresso stabilirà.
Il processo per tutti i reati, tranne i casi di impeachment, sarà mediante giuria; e tale processo sarà tenuto nello Stato dove i detti reati sarebbero stati commessi; ma se non sono commessi all'interno di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel luogo o nei luoghi che il Congresso avrà stabilito con legge.
Sec. 3 – Il tradimento nei confronti degli Stati Uniti consisterà esclusivamente nell'aver mosso guerra contro di essi o essersi congiunti ai loro nemici dando loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà esser condannato per tradimento se non con la testimonianza di due testimoni del medesimo atto manifesto, o per confessione in un pubblico processo.
Il Congresso avrà il potere di emettere una condanna per tradimento, ma nessuna condanna per tradimento può determinare effetti negativi sui discendenti o confische che vadano oltre la vita del condannato.
ARTICOLO IV
Sec. 1 – Piena fede e credito sarà dato in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso con leggi di carattere generale potrà prescrivere i modi con cui questi atti, documenti e procedimenti andranno provati, e i loro effetti.
Sec. 2 – I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e immunità dei cittadini.
Una persona accusata in qualsiasi Stato di tradimento o fellonia o altro crimine, che si sia sottratto alla Giustizia e che sia trovato in un altro Stato, su domanda dell'autorità esecutiva dello Stato dal quale è fuggito sarà consegnato per essere ricondotto nello Stato che ha giurisdizione per il reato.
Nessuna persona, tenuta ad un servizio o un lavoro in uno Stato secondo le leggi locali, rifugiandosi in un altro Stato e per effetto di qualsiasi legge o regola colà vigente potrà essere esentata da tale servizio o lavoro, ma dovrà esser riconsegnata su richiesta della parte a cui tale servizio o lavoro sia dovuto [disposizione riferita essenzialmente agli schiavi fuggitivi: si ritiene abrogata dal XIII emendamento].
Sec. 3 – Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessuno Stato sarà formato o istituito all'interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del Congresso.
Il Congresso avrà il potere di disporre e produrre tutte le necessarie regole e discipline concernenti il territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.
Sec. 4 – Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma repubblicana di governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su richiesta del Legislativo o dell'esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato), anche da ogni violenza interna.
ARTICOLO V
Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti, che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di questa Costituzione quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia proposto dal Congresso; con l'eccezione che nessun emendamento che sia fatto prima dell'anno 1808 potrà in qualsiasi modo incidere sulla prima e sulla quarta clausola della Sezione nona dell'articolo primo; e che nessuno Stato potrà, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato.
ARTICOLO VI
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte in essi prima dell'adozione della presente Costituzione, saranno validi nei confronti degli Stati Uniti sotto la presente Costituzione così come sotto la Confederazione.
Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi statali, e tutti i funzionari amministrativi e giudiziari sia degli Stati Uniti sia dei diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne affermazione a sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere richiesta come requisito per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze degli Stati Uniti.
ARTICOLO VII
La ratifica da parte delle Convenzioni di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore questa Costituzione negli Stati che l'abbiano così ratificata [i primi nove stati furono Delaware, Pennsylvania e New Jersey nel 1787; Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina e New Hampshire nel 1788. Seguirono poi Virginia e New York nello stesso anno, North Carolina nel 1789 e Rhode Island nel 1791]
Fatto in assemblea con il consenso unanime degli Stati presenti, il diciassettesimo giorno di settembre nell'anno di nostro Signore mille settecento ottantasette, e dodicesimo dall'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. In fede di che noi abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.